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Appalti: la richiesta di fatturato esorbitante è illegittima

lentepubblica.it • 26 Aprile 2021

appalti-richiesta-fatturato-esorbitanteAppalti: il Tar Campania, in una recente Sentenza, si oppone a una specifica richiesta di fatturato esorbitante come requisito per partecipare a una gara.


Nel caso in esame, infatti, la ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe immotivatamente fissato il requisito relativo al fatturato specifico ben oltre il limite previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti, richiamato dalla disciplina di gara.

La Stazione Appaltante, infatti, ha calcolato il fatturato triennale necessario per partecipare alla gara nella misura del doppio del valore stimato dell’appalto, riferendo tuttavia quest’ultimo non al triennio bensì all’importo quinquennale, in relazione all’intero importo a base d’asta per tutta la durata dell’appalto.

Appalti: richiesta di fatturato esorbitante

Secondo i giudici, l’art. 83 del Codice dei Contratti prevede che:

“le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto” (cfr. commi 4, lettera a)

e inoltre che:

“Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. Salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara” (cfr. comma 5).

La norma che è contenuta nella richiamata disposizione limita espressamente l’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante sotto due profili, che operano alternativamente:

  • il primo è di carattere quantitativo, prescrivendo che il fatturato richiesto non possa superare il doppio del valore stimato dell’appalto, rapportato al periodo di riferimento;
  • il secondo limite, invece, è di carattere sistematico e opera come eccezione che supera il primo. Nel senso che l’amministrazione può prevedere, in casi peculiari, una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo di cui si è detto. Ma una tale scelta, comportando un inevitabile restringimento della platea dei concorrenti, deve essere rigorosamente motivata. In modo che emerga la sua intrinseca ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’effetto riduttivo della concorrenza che ne può conseguire, in relazione all’interesse pubblico che l’amministrazione ha inteso salvaguardare.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza del TAR.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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